24 gennaio 2012

La FIMAA ci salvera?

Fimaa diventerà il Paladino dei Mediatori?
Il tanto bistrattato Salva-Italia sarà l'ancora di salvezza per i mediatori creditizi gettati nell'oblio dal famigerato D. Lgs. 141/2010 e 385/1993?
E sarà la Fimaa il Paladino che ci farà ritrovare il "lavoro perduto" (circola nel settore l'aggettivo "il lavoro più bello del mondo" ma mi sembra leggermente eccessivo)?

Così sembra visto che il presidente dell'associazione dei mediatori e agenti, Valerio Angeletti, ha avanzato, a nome dell'associazione una richiesta di parere sull'incidenza che potrebbe avereche ha il disposto dell’art. 34 D. L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 Salva Italia rispetto a quanto contenuto nel precedente e famigerato credeto sul credito.
I dubbi da sciogliere sono stati sottoposti  all’Organismo di gestione e valutazione delle iscrizioni nell’elenco dei Mediatori creditizi (OAM), a Banca d’Italia e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Sen. Mario Monti.




La Fimaa interpreta che la lettura dell'art. 34 diventa di fatto un'abrogazione della precedente disciplina che tra le altre cose richiedeva parametri inpraticabili per la maggioranza dei vecchi iscritti all'albo dei Mediatori che di fatto sono stati tagliati fuori dall'attività lavorativa autonoma.

Se avesse ragione (ma le ragioni ci sono mentre e necessario che altri - e non si sa quanto illuminati - la confermino), queste nuove norme  permetterebbero la prosecuzione, o l’avvio, dell’attività di mediazione anche alle ditte individuali o alle società di persone, rottamate dalle precedenti disposizioni. Quanto afferma Fimaa infatti è che la lettura dell'art. 34 porta ad eliminare l’obbligo, per il soggetto che intenda avviare o proseguire l’attività di mediazione, di doversi necessariamente costituire, o trasformarsi, in società di capitali o società cooperativa.

A rafforzare questa tesi, Fimaa porta l'attenzione sul punto 8 dell’art. 34 del D.L. 201/2011, che esclude l’ambito di applicazione, dell’articolo stesso, ai servizi finanziari, quali ad esempio quelli bancari, assicurativi e di riassicurazione o di consulenza nel settore degli investimenti, così come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 59/2010, sul presupposto evidente che il mediatore creditizio effettui esclusivamente attività di intermediazione, anche attraverso servizi di consulenza, volta a mettere in relazione istituti di credito o intermediari finanziari con i potenziali clienti, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Questa è l'opinione del presidente Fimaa, Valerio Angeletti:
Valerio Angeletti, Presidente Fimaa
Se l’interpretazione normativa, avanzata dalla Federazione Italiana Mediatori Agenti D’affari/Confcommercio Imprese per l’Italia, fosse dunque confermata, quanto disposto dall’art. 34 porterebbe un cambiamento assai rilevante e molto atteso dalla categoria. Sarebbero infatti migliaia i soggetti, sinora esclusi, che potrebbero richiedere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi o proseguire la propria attività di mediazione, e tra questi molti dei nostri associati”.

Fimaa si era astenuta ad entrare nel nuovo Organismo quando questi è stato creato. Verrebbe da dire:
"Tho, guarda: un'associazione che ha deciso di fare l'associazione!"


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