L'articolo 34 salverà il Mediatore Creditizio?
Come interpretare il testo che si legge nel decreto rispetto a quanto già indicato nel famoso DL 141?
Il testo del
Decreto Legge 201, all’art. 34 sulla Liberalizzazione delle attività
economiche, dispone che:
1. Le
disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell’articolo
117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la
libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed
uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali
un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi
sul territorio nazionale.
2. La
disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di
accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative
di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con
l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del
principio di proporzionalità.
3. Sono
abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
b) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
f) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
g) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
b) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
f) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
g) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.
4.
L’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa
autorizzazione l’esercizio di un’attività economica deve essere giustificato
sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante
e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di
proporzionalità.
5.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere
obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione
del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui
disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni
all’accesso e all’esercizio di attività economiche.
6. Quando è
stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per
l’esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all’amministrazione
competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l’attività
può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere
in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni
eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività
stessa.
7. Le
Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di
cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono
escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i
servizi finanziari come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’articolo 5 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006 /123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno).
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