12 dicembre 2011

Mi hanno bocciato il mutuo: Perché?!?

Il Decreto Sviluppo convertito definitivamente in legge in data 7 luglio 2011 conteneva una norma che riguardava la gestione delle segnalazioni rispetto "pagamenti non regolari" e la loro successiva "messa in bonis".
Le società di banche dati sono richiamate ad effettuare delle rettifiche sul nominativo che regolarizza i pagamenti.
Al momento della regolarizzazione, le segnalazioni sui ritardi inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi da intermediari e banche.
Le segnalazioni già registrate dovevano essere estinte entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a sei o di un’unica rata semestrale.

Ma come funziona il meccanismo delle banche dati?
Prendiamone una ad esempio, forse la più nota del settore: CRIF.
CRIF è una società che gestisce l’archivio informatico EURISC, in cui vengono registrati i dati personali dei soggetti che hanno chiesto e/o ottenuto un finanziamento da banche e finanziarie. Nell'archivio viene tenuta traccia anche dell’informazione relativa a ritardi o mancati pagamenti delle rate di rimborso del prestito. Se il proprio nominativo si "pregia" di questa particolare segnalazione, si entra nella speciale classifica dei soggetti segnalati comunemente indicati come cattivi pagatori. Va inoltre aggiunto che EURISC di CRIF non contiene informazioni su cambiali o assegni protestati, né informazioni da Tribunali e Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie).

Ma come fanno a giungere in questo archivio informatico i dati del consumatore se, stipulando un prestito, non aveva mai sentito prima parlare di Crif o banche dati?
L’adozione da parte del Garante per la protezione dei dati personali del provvedimento del 16/11/2004 sul bilanciamento degli interessi (a integrazione del Codice deontologico) ha consentito di delineare i casi in cui le informazioni trattate dai sistemi di informazioni creditizie non necessitano di consenso da parte dell’interessato.
Tra queste, sono inserite pure le informazioni creditizie di tipo negativo (quelle, cioè, inerenti a finanziamenti per i quali si sono verificati inadempimenti nei relativi rimborsi) una categoria di dati per la quale non occorre il consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto interessato.
In questo caso dunque, l'interessato non può chiederne la revoca, invocando la tutela della privacy.

Una cosa che invece pochi sanno, è che occorre il consenso per inserire dati di finanziamenti in cui sono presenti unicamente informazioni di tipo positivo (i rapporti di credito che segnano cioè un andamento regolare del rimborso) altrimenti sono passabili di revoca. Ecco allora che assumono un'importanza diversa tutte quelle crocette che ci vengono richieste quando firmiamo un contratto di finanziamento dove spesso non viene letto il motivo (o non si comprende) per cui si richiede il consenso.

Il consenso dell’interessato non è poi richiesto per trattare i dati relativi a finanziamenti concessi a società, imprenditori individuali e liberi professionisti.

Queste dati sono dunque consultabili da banche e finanziarie che basano le loro policy anche sulla corretta gestione, da parte del richiedente, della sua storia creditizia dove si acquisisce "merito" quando tutto risulta regolare.
Non è dunque Crif che rifiuta i prestiti o i mutui perché Crif non esprime giudizi di merito, né approva o rifiuta le richieste di finanziamento, ma sono gli enti eroganti che valutano i piena autonomia e questi dati concorrono a stabilirne l'esito.

"Perchè il mutuo mi è stato rifiutato?"
Annosa questione di "omertà" da parte della banca che non motiva la sua decisione (questo è successo in più di un caso). Esiste però un Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie che, in base all’art. 5, comma 6, dove l’ente partecipante (cioè la banca o la finanziaria che rifiutà il finanziamento) comunica all’interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato dati personali relativi a informazioni creditizie di tipo negativo in uno o più sistemi, indicandogli gli estremi identificativi del sistema da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore.

Esiste anche il caso "abbastanza raro" che il cliente non abbia idea di poter avere irregolarità segnalate (qui il rischio della superficialità è alto) e in questo caso vale la pena fare un indagine preventiva. Si può assistere il cliente che può inviare una richiesta scritta via fax al numero 051/6458940, seguendo le istruzioni riportate qui. Attenzione: non è possibile ottenere l’accesso ai dati per telefono!

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Se queste procedure fossero note anche alla maggior parte dei sedicenti "consulenti" che spesso "assistono" il cliente nella richiesta di mutuo, vedremo meno consumatori "illusi" ed si eviterebbe che questi (o chi per loro) facesse il giro "delle sette chiese" per cercare un risultato al di fuori delle loro possibilità.


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