12 dicembre 2011

Che fine ha fatto il decreto Pinza?


La Riforma del Settore: prima puntata
E' da lunga data che si parla di questo "famoso" decreto che gli addetti ai lavori individuano ormai con la dicitura ufficiale di Decreto Legge 141 del 13 agosto 2010.

l'onorevole Roberto Pinza
 (Il Decreto è stato inizialmente indicato con il nome del parlamentare Roberto Pinza, deputato dell'allora Margherita - DL/Ulivo nella XIV Legislatura e componente della Commissione Finanze. In realtà quel decreto di cui Pinza era l'estensore,  portava il numero 140 e venne approvato dal CdM già nel 2006. Da allora però nel settore della mediazione, anche gli altri provvedimenti al riguardo vengono - impropriamente - indicati con lo stesso nome, sopratutto perché alcune norme vengono riprese da quel decreto originario per quanto ancora non siano state compiutamente attuate)

Tutto è nato per recepire la direttiva europea 2008/48/CE del 23 aprile 2008è che è stata emanata al fine di armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori.

Nelle intenzioni delle autorità europee, dopo aver rilevato che “lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori" e che "tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze sulla domanda di merci e servizi”, era di armonizzare le regole per meglio tutelare i cittadini europei che volessero utilizzare il credito offerto dal mercato.

Da qui dunque l'esigenza di modificare le disposizioni esistenti in materia.

I nostri governi, a più riprese, hanno dibattuto l'argomento e hanno voluto recepire le direttive partorendo il decreto 141/2010 che il 4 settembre 2010 veniva pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale con la dicitura:
"Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanaziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"

Nelle definizioni che precedevano le disposizioni, all'Art. 121, alla lettera h) c'è la fotografia del soggetto che rispecchia il ruolo dell'intermediario:
"intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività:

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

Dopo di che, le funzioni dell'intermediario vengono richiamate qua e la, legate sopratutto all'obbligo del finanziatore di produrre informazioni contrattuali chiare ed esaustive per tutelare il consumatore in una scelta consapevole e adeguata alle sue esigenze.

Dove invece viene richiamato in causa in prima persona. è l'Art. 125-novies a titolo appunto "Intermediari del credito " che recità così.

1. Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.

2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso e' oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.
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Pare evidente che se da una parte viene lasciata lbera la facoltà di far pagare i suoi servizi al cliente, questa presunta autonomia deve passare in accordo con il finanziatore che ne deve integrare gli effetti sulla presentazione del TAEG, cosa che di fatto difficilmente un Istituto di credito permetterà di apportare ai propri prodotti.

Nel caso della surrogazione poi, questa possibilità viene completamente esclusa per cui l'intermediario non può comunque rchiedere un compenso.

Nell'articolo che tratta la surrogazione c'é una chicca però che in alcuni casi sarebbe potuta diventare esplosiva.
Questa è contenuta nell'Art. 120-quater - Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità - contenuta nel punto 7. che stabilisce:

Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest'ultimo e' comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.
Quanti avrebbero potuto far gudagnare un 1% ai loro clienti grazie all'ostracismo e la lungaggine di alcune banche nell'applicazione della surroga?

C'è un capitolo, che per quanto riguarda gli operatori che fino ad oggi hanno agito in forma "sparsa e creativa" che vale la pena di memorizzare ed è l'articolo 144 che stabilisce sanzioni e pene pecuniarie.

L'innosservanza delle norme sulla pubblicità, sulla trasparenza, sui metodi informativi e sull'adeguamento al sistema di applicazione dei costi nonché sulla standardizzazione contrattuale, rischia di costare caro (sanzioni che vanno da euro 5160 a euro 64.555 e nei casi più gravi si arriva ad importi ancor più rilevanti).

I casi sanzionati sembrano un riassunto di cose che molti operatori, fin qui sembrano aver ignorato.
 
Nei prossimi giorni continueremo ad analizzare i punti di interesse del decreto e gli effetti reali che potrebbero o hanno già apportato al settore della Mediazione del Credito. Nel frattempo, potete contribuire con i vostri pareri o lasciado i vostri quesiti, inserendo un commento a fine articolo.
 
CONTINUA...

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