11 dicembre 2011

Mediatori: Segnalazioni di operazioni sospette

Gli intermediari finanziari, gli operatori non finanziari e i professionisti devono inviare alla UIF una segnalazione "quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

 Questo è quanto prevede la normativa antiriciclaggio del nostro Paese per quanto riguarda il settore. La disciplina che sovraintende la materia è contenuta nel D. Leg. 231 del 21/11/2007 che reca l'attuazione della direttiva CE 2005/60 per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Nel D. Leg. Antiriciclaggio è incorporata anche l'attuazione della direttiva CE 2006/70 che ne reca misure di esecuzione e successive modifiche e integrazioni.

L'operatore deve nutrire il sospetto di un'operazione anomala potendo desumerlo dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o attività svolta dal soggetto.

Detta così rimane un pò tutto alleatorio ma in questi casi vale sempre il "buon senso". Di certo è che il campo d'azione per i controlli è abbastanza vasto per cui è meglio racchiudere alcune verifiche in un'area più consona all'operatore che come "core businnes" ha i mutui casa.

Le operazioni essenziali da svolgere sono:
  • Una verifica adeguata sull'identità del cliente e dell'autenticità dei dati forniti;
  •  Assolvere all'obligo di registrazione dei dati di verifica e dei documenti raccolti relativi all'operazione (le normative impongono una conservazione di tali dati per una durata di 10 anni)
  • Prontamente seganalare agli organi competenti il sospetto di operazioni che si ritenga nascondano il fine ultimo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
  • Adottare delle metodologie organizzative che permettano l'attuarsi sempre di queste verifiche
  • Rimanere sempre aggiornati sull'evolversi delle normative e condividere queste nozioni con gli eventuali collaboratori
Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione. La UIF può sospendere l'esecuzione delle operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini.

Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale o amministrativa).

La UIF effettua approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette, arricchite dell'analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (DIA).
Qualora le segnalazioni siano ritenute infondate la UIF le archivia.



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3 commenti:

Antonio ha detto...

Le preoccupazioni del consulente sono diverse se questo opera in una rete dato che nella rete deve esserci un responsabile dell'antiriciclaggio. Di solito si parla con lui del sospetto e di seguito, se è il caso, si invia la segnalazione ma è la rete a farlo.

Anna M. ha detto...

Ma se si lovora in una piccola società di mediazione, di 6 persone, cosa si deve fare al proposito?

BoggerMMS ha detto...

La società (sia picolla che grande) è tenuta a nominare un responsabile della privacy (di solito, nelle piccole srl, concide con l'amministratore) a cui il collaboratore può rivolgersi per espletare la sua segnalazione. Di norma le procedure dovrebbero essere già eplicitate e non di meno è necessario dotare di formazione tutti gli operatori di cui si dovrebbe tenere traccia.

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