A cinque mesi dal varo del Dl anticrisi (decreto legge 185/08, convertito dalla legge 2/09) sono pochissime le famiglie che hanno ottenuto le agevolazioni stabilite a vantaggio dei mutui a tasso variabile per l'abitazione principale.Nell'interpretare e applicare le norme le banche incontrano ancora difficoltà e questo frena il numero di famiglie che ad oggi vi hanno fatto ricorso.Ecco dunque che il ministero dell'Economia è intervenuto con nuove istruzioni applicative. La circolare 32256, datata 30 aprile 2009 (la terza sul tema, dopo quelle del 28 dicembre e del 13 febbraio) ribadisce che l'accesso alle agevolazioni è automatico: «Le banche e gli intermediari finanziari – si legge nel testo – concedono i benefici senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati».
Solo i soggetti non inclusi nell'elenco trasmesso dalle Entrate a ciascuna filiale (coloro che hanno acceso il mutuo dopo il 1° gennaio 2008, per esempio) dovranno presentare alla propria banca, entro il 31 gennaio 2010, un'autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni: mutuo prima casa, a tasso "non fisso", stipulato prima del 31 ottobre 2008.
Chiarisce ancora il Ministero che per una richiesta simile «potrà essere presentata da coloro che intendano chiedere l'agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell'elenco dell'agenzia delle Entrate». In tal caso l'istanza dovrà essere preceduta da una variazione all'elenco da parte dell'Agenzia, su richiesta dell'interessato.
Nella circolare vengono chiariti altri casi particolari come: la valuta di accredito del contributo dello Stato in caso di mancanza di un conto corrente e la gestione dei mutui cointestati.
E' indicato anche che il contributo previsto dal decreto legge deve comunque essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata. Se ciò non fosse possibile (perché il mutuatario non ha un conto corrente specifico dal quale effettua i pagamenti), il contributo «deve essere riconosciuto applicando un rendimento annuo pari all'1,38% – corrispondente alla media dei tassi sui depositi in conto corrente delle famiglie italiane rilevata dalla Banca d'Italia nei mesi da ottobre a dicembre 2008 – per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l'effettivo accredito».
Nel momento in cui che il finanziamento risulti intestato a due o più mutuatari, di cui non tutti soddisfano i requisiti di legge, le agevolazioni vengono riconosciute sulla parte della rata «corrispondente alla quota degli intestatari dei requisiti sul totale degli intestatari».Questo è il caso quando il mutuo è stato sottoscritto da due coniugi, dei quali uno soltanto usufruisce delle agevolazioni per l'abitazione principale, il tetto al 4% sarà applicato soltanto su metà rata (la parte restante sarà calcolata con il tasso effettivo di mercato), indipendentemente dal modo in cui la proprietà dell'immobile è divisa fra gli intestatari
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