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Liberalizzazione tariffe professionali: Meglio o peggio per il Consumatore? |
Si è finalmente delineato il quadro delle novità normative che interessano i liberi professionisti. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio scorso, ed è entrato in vigore lo stesso giorno, il DL 1/2012 per la concorrenza, le infrastrutture e la competitività.
Tuttavia, tra la bozza circolata dopo il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio e il testo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ci sono alcune differenze.
Abrogazione tariffe professionali
L’articolo 9 abroga le tariffe delle professioni regolamentate. Nei casi di liquidazione giudiziale però, il compenso del professionista è determinato in base a parametri che saranno stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia.
Nel testo pubblicato in Gazzetta è stato aggiunta la previsione che, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia, saranno fissati anche i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Si stabilisce però che l’utilizzo di tali parametri nei contratti tra professionisti e clienti rende nulla la clausola relativa alla determinazione del compenso, ai sensi dell’articolo 36 del Codice del consumo (Dlgs 206 del 6 settembre 2005).
Obblighi del professionista
Resta confermato che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale e che il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico, e deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
L’obbligo per il professionista di comunicare al cliente la misura del compenso con un preventivo scritto diventa meno stringente: nel testo pubblicato tale obbligo è stato subordinato alla richiesta esplicita del cliente.
L’inosservanza di queste norme costituisce illecito disciplinare. (leggi tutto l'articolo su edilportale)
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