19 gennaio 2012

Detrazione fiscale per ristrutturazione

ristrutturazione e bonus fiscali
In questo periodo di tagli alle agevolazioni e bonus, diventa utile il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul bonus fiscale delle spese sostenute per la ristrutturazione.

Questo si applica anche agli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che riguardano interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva vendita o all’assegnazione dell’immobile, entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori.

Quando si usufruire della detrazione
Gli interventi edilizi devono essere eseguiti sull’intero fabbricato e non solo ad una parte dell’immobile, anche se rilevante.
In questo modo, la detrazione del 36% del valore degli interventi eseguiti spetta all’acquirente o all’assegnatario dell’immobile.
Il beneficio si può tradurre in uno sconto del 25% sul prezzo dell’unità immobiliare che risulta nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e non può superare l’importo massimo di 48 mila euro.

Il bonus fiscale sulle ristrutturazioni è permanente.
Vanno ad aggiungersi gli interventi detraibili già previsti dalla normativa vigente, come la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali.
Se la causa dei lavori è infatti il danneggiamento da calamità naturali (terromoto, alluvione, per esempio),  dal 1° gennaio 2012 viene consentita questa ulteriore forma in presenza della dichiarazione dello stato di emergenza ed è prevista anche se lo stato di emergenza è stato dichiarato prima del 1° gennaio 2012.
Le detrazioni coinvolgono anche le parti comuni degli edifici, l’alloggio del portiere, i locali comuni, gli ascensori, gli acquedotti, le fognature, ecc.
Restano confermati la percentuale di detrazione del 36%, il tetto massimo di 48.000 euro per unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali.


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